Analisi completa alla luce delle novità su IRPEF, detrazioni, ex bonus Renzi, assegno unico e contributi

Analisi completa alla luce delle novità su IRPEF, detrazioni, ex bonus Renzi, assegno unico e contributi

Busta paga 2022, ecco la nostra guida completa e aggiornata alle novità su fisco, assegno unico figli e contributi. Il combinato disposto delle disposizioni introdotte dalla Manovra 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) e dell’introduzione dell’Assegno unico e universale a partire dal prossimo 1° marzo (in sostituzione degli ANF), porteranno numerose modifiche alle buste paga a partire già da quelle di competenza del mese di gennaio.

Le maggiori novità fiscali si concentrano sulla Riforma IRPEF ai fini del calcolo della tassazione, in particolare per quanto riguarda le detrazioni fiscali (il cui compito è diminuire l’imposta lorda), siano esse legate alla produzione di redditi da lavoro dipendente o assimilati che riconosciute per gli oneri di mantenimento dei figli a carico. Ricordiamo quindi l’entrata in vigore dei nuovi scaglioni IRPEF 2022. Non mancano poi gli interventi in tema di trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”) ed ulteriore detrazione, introdotti al fine di diminuire il cuneo fiscale.

Da segnalare infine la riduzione contributiva dello 0.8% dei contributi previdenziali INPS in capo al lavoratore dipendente.

Indice dei contenuti

  • Busta paga 2022: guida completa e aggiornata alle novità
    • Detrazioni da lavoro dipendente e redditi assimilati
    • Detrazioni per familiari a carico
    • Bonus 100 euro ed ulteriore detrazione
    • Assegno unico figli
    • Scaglioni e aliquote IRPEF
    • Riduzione contributi previdenziali INPS

Busta paga 2022: guida completa e aggiornata alle novità

Guida aggiornata alla busta paga 2022, con le novità su:

  • detrazioni da lavoro dipendente,
  • variazione delle aliquote e scaglioni IRPEF,
  • introduzione dell’assegno unico e il superamento delle ANF (assegno al nucleo familiare)
  • e la riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente.

Detrazioni da lavoro dipendente e redditi assimilati

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto dell’articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio, la detrazione per coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, è calcolata in misura differente rispetto ai periodi di imposta fino all’anno 2021 compreso.

L’ammontare della nuova detrazione è infatti pari a:

  • Euro 1.880,00 per coloro che hanno un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro (in ogni caso la detrazione non potrà essere inferiore a 690 euro, limite elevato a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
  • Risultato della somma tra 1.910 e [1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / 13.000] per chi ha un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro;
  • Risultato di 1.910 moltiplicato per [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] a beneficio dei contribuenti con reddito superiore a 28 mila ma non eccedente i 50 mila euro.

Nulla spetta invece per chi ha un reddito superiore a 50 mila euro.

Viene altresì prevista una detrazione aggiuntiva, pari a 65 euro, per la fascia reddituale 25.000 –

35.000 euro.

Al pari di quanto previsto per le detrazioni ante Legge di Bilancio, le stesse devono essere rapportate ai periodi di lavoro svolti nell’anno. Il calcolo prevede la divisione dell’importo totale per 365. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per i giorni utili al calcolo delle detrazioni, corrispondenti a quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Sono pertanto

comprese festività e riposi settimanali. Devono al contrario essere esclusi i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione come scioperi, aspettative non retribuite, assenza ingiustificata (compresa quella per il mancato possesso del Green Pass), assenza non retribuita.

Detrazioni per familiari a carico

Le novità 2022 in materia di detrazioni per familiari a carico non sono figlie della Legge di Bilancio bensì dell’introduzione, ad opera del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230, dell’Assegno unico ed universale quale forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico minorenni e, a determinate condizioni, maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età.

L’erogazione dell’Assegno, prevista a partire dal 1° marzo prossimo, porterà alla scomparsa di una serie di prestazioni a carico di INPS ed Erario; attualmente anticipate dal datore di lavoro in busta paga.

Nello specifico (a norma dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 230/2021) con effetto dal 1° marzo 2022

cessano di essere riconosciuti:

  • Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei con figli e orfanili;
  • Le detrazioni per figli a carico, eccezion fatta per i figli di età pari o superiore a 21 anni di età.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno chiarire che le detrazioni per familiari a carico saranno regolarmente riconosciute per i periodi di paga fino al 28 febbraio 2022 compreso.

A decorrere dal successivo 1° marzo:

  • Resteranno le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione della detrazione (pari a 400 euro) per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 e per coloro che hanno più di tre figli a carico (aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo);
  • Scomparirà l’ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico.

Continueranno ad essere invece riconosciute in busta paga (sino ad eventuale rinuncia o

richiesta di modifica manifestata dall’interessato) le detrazioni per coniuge ed altri familiari a

carico diversi dai figli.

Bonus 100 euro ed ulteriore detrazione

Le novità 2022 non risparmiano le misure introdotte con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale, ad opera del Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3, convertito in Legge 2 aprile 2020 numero

  • Ci riferiamo in particolare al trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi” pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) ed all’ulteriore detrazione.

Bonus 100 euro

L’articolo 1 comma 3 della Manovra prevede, con effetto dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro (rispetto al precedente tetto di 28 mila euro valevole sino al 31 dicembre 2021).

Per coloro che, al contrario, hanno un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro il trattamento integrativo spetta a patto che l’imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma di:

  • Detrazioni per familiari a carico;
    • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
    • ” per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
    • ” per interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • ” interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
    • Rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo spetta per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l’imposta lorda.

Ulteriore detrazione

Introdotta sempre dal Decreto Legge numero 3/2020, l’ulteriore detrazione è abrogata ad opera della Legge di Bilancio (articolo 1 comma 3 lettera b). La stessa è pertanto riconosciuta sino al 31 dicembre 2021 compreso.

Assegno unico figli

Come anticipato, l’introduzione dell’Assegno unico dal 1° marzo 2022, oltre a decretare la scomparsa delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, porterà all’abrogazione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) limitatamente alle famiglie con figli ed orfanili.

I soggetti in questione continueranno a percepire sino al 28 febbraio 2022:

  • Gli ANF, calcolati sulla base degli importi comunicati dall’INPS con Messaggio del 17

giugno 2021 numero 2331 ed applicati dal 1° luglio 2021;

  • La maggiorazione temporanea introdotta dal 1° luglio 2021 (in attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno unico) pari a 37,50 euro mensili per ciascun figlio a beneficio dei nuclei familiari fino a due figli, importo elevato a 55 euro per i nuclei con almeno tre figli.

A decorrere dal 1° marzo 2022 le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli (prima anticipate in busta paga dal datore di lavoro) saranno inglobate nell’Assegno unico, erogato direttamente dall’INPS a seguito di apposita istanza dell’interessato.

Peraltro, a differenza di quanto avviene per ANF e detrazioni (legate al reddito imponibile ai fini fiscali) l’Assegno unico sarà quantificato in base alla consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare e, soprattutto, in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Scaglioni e aliquote IRPEF

Nelle righe precedenti abbiamo parlato degli importi che abbattono l’imposta IRPEF lorda (detrazioni da lavoro dipendente, detrazioni per figli a carico ed ulteriore detrazione) e di quelli che si sommano al netto in busta paga (trattamento integrativo ed ANF). Non si limitano a

questo le novità sulle buste paga 2022. La Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuovi scaglioni (ridotti a quattro dai precedenti cinque) per calcolare l’IRPEF lorda:

  • Aliquota del 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
    • Aliquota del 25% per i redditi superiori a 15 mila ma non eccedenti i 28 mila euro;
    • 35% per i redditi eccedenti 28 mila euro ma contenuti entro i 50 mila euro;
    • 43% per i redditi oltre 50 mila euro.

Riduzione contributi previdenziali INPS

Ulteriore novità sulla busta paga riguarda la riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superi ai 2.692 euro mensili, scatta nel corso del 2022 la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%.

La novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La novella è stata prevista nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche a carico delle aziende