Entro il 16 marzo 2023, obbligo di comunicazione dei crediti di imposta energia e gas del 3° e 4° trimestre 2022, per non perdere il diritto di utilizzo dell’importo residuo al termine dello scorso anno.
Lo prevede il comma 6 dell’articolo 1 del decreto Aiuti quater 176/2022, convertito ieri in legge. Confermato lo slittamento al 30 settembre 2023 della data ultima per la compensazione dei crediti in questione e così pure l’introduzione del bonus per i consumi del mese di dicembre 2022. Per le cessioni dei crediti si attende ora un provvedimento delle Entrate che estenda la facoltà a quelli di dicembre 2022, i quali potranno essere trasferiti in modo distinto da quelli del bimestre precedente.
Con la definitiva approvazione del Dl 76/2022, da parte della Camera, vanno in porto le misure di sostegno alle imprese per contenere il costo delle fonti energetiche degli ultimi mesi del 2022, che si aggiungono a quelle già introdotte dalla legge di Bilancio per il 1° trimestre di quest’anno.
Il decreto aiuti-quater interviene su più fronti. In primo luogo, si completa il 4° trimestre 2022, aggiungendo ai mesi di ottobre e novembre, già previsti, nuovi bonus per il mese di dicembre. I crediti di quest’ultimo periodo, pur avendo la stessa percentuale di quelli del bimestre precedente (40%, ridotta al 30% per le non energivore), sono disciplinati autonomamente e si compensano con un codice tributo distinto rispetto a questi ultimi. Ciò comporta che in sede di eventuale cessione, la quale è consentita con il criterio dell’all in-all out (non sono cioè possibili cessioni parziali), non si dovrà fare cumulo con quelli di ottobre-novembre rendendo più agevole l’operazione.
Si potrà, ad esempio, cedere (integralmente) il credito “energivori” del bimestre ottobre-novembre e trattenere quello di dicembre, oppure viceversa.
Non sarà così, invece, per i crediti attribuiti dalla legge 197/2022 che, essendo unitariamente riferiti al 1° trimestre 2023, formeranno un blocco unico anche in sede di eventuale cessione (o tutto o niente).
L’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti quater convertito porta inoltre al 30 settembre 2023 la data ultima per la compensazione dei crediti del 3° e del 4° trimestre 2022 (quelli del 1° e 2° trimestre non sono più utilizzabili dal 1° gennaio scorso).
Il provvedimento delle Entrate che estenderà la possibilità di cessione ai crediti di dicembre, dovrà inoltre fissare una nuova scadenza (in luogo dell’attuale 21 giugno 2023) per effettuare la comunicazione di tutti i crediti del 2022 ancora compensabili.
Il comma 6 dell’articolo 1 disciplina il monitoraggio dei crediti 2022 la cui compensazione viene rinviata all’anno successivo. I beneficiari dei crediti di imposta riguardanti il 3° e il 4° trimestre 2022 dovranno inviare, entro il 16 marzo 2023, una comunicazione alle Entrate con evidenza del credito maturato nel 2022.
L’omessa comunicazione è punita con perdita del diritto di effettuare la compensazione del credito residuo al termine dell’anno 2022. Si attende ora il provvedimento di approvazione del modello telematico.