Con la pubblicazione del decreto legge 176 del 18 novembre 2022, si completa il quadro normativo inizialmente disposto dall’art. 12 del decreto legge 115 del 9 agosto 2022, convertito in legge 142 del 2022.
La decisone governativa è orientata a sostenere i lavoratori e le loro famiglie dall’incremento dei prezzi dell’energia e, più in generale, dal picco inflazionistico generale. Il pacchetto finale che si configura, limitato al periodo d’imposta 2022, prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Con la circolare 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portabilità di questa novella iniziativa illustrandone l’applicabilità. Sono destinatari del nuovo beneficio, non solo i lavoratori dipendenti ma tutti i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
L’articolo 2 del decreto legge 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla legge 51 del 20 maggio 2022, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, ha previsto, anche in questo caso solo per l’anno 2022, la possibilità per i “datori di lavoro privati” e più precisamente quelli che operano nel settore privato, come meglio affermato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 14 luglio 2022, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi dalla base imponibile fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.