Meglio comunicare all’ultimo la scelta di compensare in F24 crediti da bonus edilizi nel cassetto fiscale

L’aggiornamento della guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti, diffuso dall’agenzia delle Entrate, allinea le precedenti istruzioni al comma 1-quater dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020 e alle disposizioni del Provvedimento direttoriale 10 giugno 2022.

La prima norma dispone il divieto di cessione parziale dei crediti tracciabili emergenti dalle comunicazioni di opzione di prima cessione o di sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022, mentre le seconde hanno modificato i modelli di comunicazione delle opzioni, stabilendo innovativamente che (con la medesima decorrenza) fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

Il manuale ora afferma che, ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dell’importo delle singole rate in cui è suddiviso il credito, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione, attraverso l’apposita funzione descritta nella guida. Ciò in quanto i crediti tracciabili non sono cedibili parzialmente e dunque l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma.

Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario, ai fini dell’utilizzo tramite modello F24, andando a costituire il plafond compensabile del cessionario stesso.