Bonus bollette autocertificato ma con i dettagli di spesa

Per riconoscere il contributo aziendale dei 600 euro a fronte degli oneri sostenuti per le utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas, il dipendente dovrà consegnare al proprio datore di lavoro copia delle bollette o un’autocertificazione che attesti la spesa sostenuta e che riporti gli estremi delle fatture. Le utenze domestiche rimborsabili nel corso del 2022, o al massimo entro il 12 gennaio 2023, devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o da suoi familiari, a prescindere dalla sussistenza della residenza o del domicilio negli stessi. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella circolare 35/2022, con cui illustra le speciali regole in materia di fringe benefit previste, per il solo anno 2022, dall’articolo 12 del Dl 115/2022 (Aiuti-bis). L’innalzamento della soglia di esenzione da 258,23 a 600 euro, così come l’ampliamento della stessa a importi monetari quali i rimborsi e le somme erogate per utenze domestiche, come puntualizza l’amministrazione finanziaria, devono essere ricondotte nell’ambito dell’articolo 51, comma 3, del Tuir di cui rappresentano un trattamento migliorativo. Ne consegue che le utenze possono essere intestate al lavoratore beneficiario, o a uno dei suoi familiari individuati in base all’articolo 12 del Tuir (coniuge o unito civilmente, figli, altri familiari individuati dall’articolo 433 del Codice civile), a prescindere dalla condizione che gli stessi siano fiscalmente a carico o conviventi. Ulteriori casistiche oggetto di rimborso riguardano le utenze intestate al condominio o al locatore proprietario dell’immobile, a condizione che le spese siano riaddebitate al lavoratore locatario in modo analitico, così come espressamente previsto nel contratto di affitto. Per poter riconoscere il beneficio in esenzione d’imposta, il datore di lavoro dovrà acquisire dal dipendente la prova documentale della spesa sostenuta, nonché l’autocertificazione, secondo gli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, con cui il lavoratore attesti di non aver già ricevuto il rimborso da altri datori. La spesa sostenuta potrà essere giustificata dal dipendente o con la presentazione al datore della/e fattura/e delle utenze, o con la consegna di un’autocertificazione che, oltre a comprovare l’effettivo sostenimento della spesa, riporti gli estremi della bolletta (numero della fattura, nome dell’intestatario della stessa se diverso dal dipendente e il relativo rapporto di parentela, tipologia di utenza, importo, data e modalità di pagamento). Ai fini di eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, il lavoratore dovrà conservare copia dei documenti attestanti l’onere sostenuto, oltre all’autocertificazione funzionale a evitare la duplicazione del beneficio in relazione alla medesima spesa. Genera alcuni dubbi interpretativi, ma soprattutto operativi, l’ulteriore precisazione dell’Agenzia, secondo cui sono rimborsabili entro e non oltre il 12 gennaio 2023 (cosiddetto principio di cassa allargata) anche le utenze riferite a fatture emesse nel 2023 per consumi effettuati nel 2022, in quanto alla data dell’effettiva erogazione potrebbe non essere disponibile il documento giustificativo della spesa